Statuto dell'associazione ERLUG

Statuto
dell'Associazione Culturale Emilia Romagna Linux Users
Group

TITOLO I:
COSTITUZIONE, OGGETTO, SCOPI E FINALITÀ, SEDE

Art. 1
Costituzione

E' costituita l'organizzazione: “Associazione
Culturale Emilia Romagna Linux Users Group” (d'ora in
avanti, abbreviato in “Associazione”, oppure
“ERLUG”) avente piena capacità di diritto
privato. Essa è dotata di autonomia statutaria e
gestionale.

L'ERLUG è un'associazione culturale con il compito
di promuovere la più ampia diffusione dell'informatica
e della telematica, con particolare attenzione al software
cosiddetto “Open Source” e “Software
Libero”.

L'Associazione è insindacabilmente: laica,
apartitica e apolitica; l'esercizio e la manifestazione della
propria fede religiosa o credo politico dovrà avvenire
in altre e separate sedi. Potranno diventare Soci sia le
persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni
in base alle norme del presente Statuto e del Regolamento
Attuativo.

L'Associazione promuove la creazione di Sezioni
focalizzate su specifici obiettivi (con particolare
riferimento, ma non limitatamente, ad aspetti territoriali,
di competenze e di interessi comuni). Le modalità di
creazione, funzionamento e le competenze di quest'ultime sono
definite in questo Statuto e nel Regolamento Attuativo.

Art. 2 Oggetto,
scopi e finalità

I Soci riconoscono nell'informatica e nella telematica
degli elementi culturali essenziali di una società
moderna, non solo come meri strumenti, bensì come
fattori attivi di sviluppo culturale, economico ed
artistico.

I Soci ritengono occorra che la loro conoscenza non resti
“un sapere” di pochi ma diventi patrimonio
dell'intera società.

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la
conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed
informatici nei più vasti strati della società
civile. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi
attività ritenga necessaria al perseguimento degli
scopi istituzionali con particolare attenzione (ma non
limitandosi) a:

  • formare, preparare e gestire squadre di esperti in
    grado di operare in questo campo;
  • sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di
    scuole atte allo scopo;
  • sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc)
    delle reti telematiche (anche geografiche);
  • stipulare convenzioni e contrarre obbligazioni
    tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per
    il raggiungimento dello scopo, da garantire nella maniera
    più idonea, anche disponendo (ove occorra) di
    parte del suo patrimonio;
  • accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a
    finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le
    garanzie che saranno richieste, al fine di realizzare
    centri di formazione, reti telematiche, mass media (ed in
    generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga
    necessario);
  • ottenere e fornire sponsorizzazioni;
  • istituire borse di studio;
  • preparare, diffondere e/o pubblicare materiale
    informativo, formativo, critico, saggistico, giornali
    periodici o libri a stampa, atti a stimolare
    l'avanzamento culturale in questo campo;
  • collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed
    in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o
    realtà istituzionale allo scopo di perseguire i
    fini per cui si costituisce;
  • utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi
    istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi
    e le reti telematiche attraverso ogni genere di
    collaborazioni;
  • organizzare e partecipare come associazione a
    convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche
    internazionali, intesi sia come strumento di formazione e
    valorizzazione delle energie e potenzialità
    culturali in questo campo, così come momenti di
    elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di
    arricchimento della sfera culturale;
  • svolgere attività di consulenza nei confronti
    degli associati, di singoli cittadini, altre
    associazioni, scuole, università, imprese,
    attività commerciali, centri di formazione,
    biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in
    generale nei confronti di qualsiasi persona fisica,
    giuridica o realtà istituzionale che lo
    richiedesse;
  • organizzare corsi su vari argomenti a vari
    livelli.

L'ERLUG può operare, in Italia e all'estero, nei
modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta,
ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari,
in base alle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare
anche in collaborazione con altri enti, società e
associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella
normale attività dell'Associazione, purché tali
manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale,
con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Art. 3
Utili

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi,
ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto
disposto dal comma 4, art. 73, DPR 22 dicembre 1986, n.917
come modificato dal D.Lgs n.344 del 12/12/2003.

L'assenza di fini di lucro è intesa anche come
divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme
indirette o differite.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività di
carattere economico, che non sia svolta in maniera marginale
e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al
perseguimento dello scopo istituzionale. Gli eventuali utili
conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento
degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 4
Sede

La sede sociale dell'ERLUG è sita a Bologna in via
Giuseppe Cesare Abba 10/a, 40141 Bologna.

Il domicilio degli associati, nei confronti di soggetti
esterni all'ERLUG, per qualsiasi rapporto inerente gli scopi
sociali, è la sede sociale.

Art. 5
Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6
Patrimonio, beni ed autonomia finanziaria

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da
qualsiasi provento rinveniente dall'attività
istituzionale svolta dall'Associazione stessa. Il patrimonio
è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi
statutari. Nell'amministrarlo, l'Associazione osserva criteri
prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e
ottenerne un'adeguata redditività e/o
utilità.

L'Associazione svolge la propria attività per il
raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia
finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente,
persona fisica, persona giuridica o realtà
istituzionale con i quali si trovi eventualmente a
collaborare.

L'ERLUG non può contrarre debiti per un importo
complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

TITOLO II:
SOCI

Art. 7 Soci:
persone fisiche

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve
presentare domanda seguendo la procedura descritta nel
Regolamento Attuativo.

La presentazione della domanda presuppone l'accettazione
dello Statuto e del Regolamento Attuativo.

Gli aspiranti Soci devono essere maggiorenni.

L'Associazione non pone nessuna restrizione di
cittadinanza, razza, sesso, religione, censo ai propri
associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o
distinzione basata su tali premesse. Soci di dichiarata fede
politica o religiosa, ovviamente, dovranno astenersi
dall'effettuare “proselitismo” o propaganda
durante gli incontri organizzati per le finalità
istituzionali.

Ad ognuno dei Soci è attribuito un voto che
può essere esercitato nei modi stabiliti dal presente
Statuto e dal Regolamento Attuativo.

I Soci sono di diversi tipi:

  1. Soci Fondatori;

    Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini
    dell'Associazione hanno concretamente e fattivamente
    contribuito alla sua costituzione. Sono Soci Fondatori
    coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo
    dell'Associazione stessa nel 1999.

  2. Soci Ordinari;

    Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei
    fini dell'Associazione, che sono disposti ad operare
    fattivamente per il raggiungimento degli scopi
    istituzionali; oppure interessandosi ai fini
    dell'Associazione ritengono di dover sostenere la sua
    attività, di poter fruire dei servizi e
    partecipare alle iniziative organizzate
    dall'Associazione.

  3. Soci Onorari;

    Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e rendono
    servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla
    loro professionalità si ritiene possano coprire
    tale posizione.

    I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna
    quota associativa.

    Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del
    Consiglio Direttivo; possono partecipare alle Assemblee,
    esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso
    in quella sede, ma non hanno diritto di voto.

Con l'espressione “Compagine Sociale” viene
definito l'insieme di Soci Fondatori e Soci Ordinari. I
membri della Compagine Sociale possono partecipare alle
Assemblee, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene
discusso in quella sede ed hanno diritto di voto; essi
inoltre si obbligano al pagamento della quota associativa
prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Soci:
persone giuridiche ed associazioni

Le persone giuridiche e le associazioni (riconosciute e
non riconosciute) possono diventare Socie; ad esse sono
attribuiti diritti e doveri pari a quelli di un singolo Socio
Ordinario, indipendentemente dal numero dei soggetti
componenti della persona giuridica o l'associazione.

Una associazione o persona giuridica che voglia diventare
Socia dell'ERLUG deve presentare una normale domanda di
ammissione specificando chi sarà il suo rappresentante
durante le attività sociali all'interno di ERLUG,
impegnandosi a notificarne l'eventuale cambiamento; tale
rappresentante è soggetto al benestare del
Presidente.

Art. 9 Diritti
del Socio

Un Socio Fondatore ha diritto di precedenza nell'ottenere
la parola nelle Assemblee.

I Soci Fondatori hanno il diritto di fregiarsi di questo
titolo in tutti di documenti stilati internamente od
esternamente all'Associazione, i Soci Ordinari potranno
fregiarsi solo del titolo “Socio”.

I membri degli organi sociali potranno utilizzare la
carica ad essa correlata.

Tutti i membri della Compagine Sociale hanno diritto a
partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso
l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del
Regolamento Attuativo e per la nomina degli organi
direttivi.

I membri della Compagine Sociale hanno diritto di accesso
ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente
organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi
eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a
tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice,
fatta salva l'eventuale quota di frequenza loro spettante,
decisa dall'organo sociale competente.

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione ed i Soci
avverranno tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato
nel registro dei Soci.

Nel caso che, dall'esecuzione di un ordine del Consiglio
Direttivo derivi una spesa per un Socio, questi ha diritto al
rimborso di quanto approvato e documentato, secondo le
modalità e le procedure stabilite dal Regolamento
Attuativo.

Art. 10 Doveri
del Socio

Ciascun Socio deve:

  1. rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo,
    nello Statuto, nel Regolamento Attuativo ed in tutte le
    deliberazioni dell'Assemblea e degli organi sociali;
  2. comportarsi in modo da non gettare discredito
    sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
  3. pagare (con esclusione dei Soci Onorari) la quota
    associativa stabilita annualmente, intrasmissibile a
    qualsiasi titolo e non rivalutabile;
  4. cooperare (con esclusione dei Soci Onorari) al
    raggiungimento delle finalità per cui
    l'Associazione si è costituita, sotto il
    coordinamento del Consiglio Direttivo, partecipando in
    modo attivo alla vita associativa;
  5. collaborare fattivamente alla diffusione (all'interno
    dell'Associazione) delle sue conoscenze in campo
    informatico di interesse collettivo (fatti salvi i
    “segreti del mestiere”);
  6. comunicare tempestivamente ogni variazione ai propri
    dati personali registrati sul registro dei Soci, con
    particolare riguardo all'indirizzo di posta
    elettronica.

Art. 11
Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione dandone
comunicazione scritta al Segretario entro la scadenza del
termine fissato per il pagamento della quota associativa
annuale.

In caso di ritardo nel pagamento di meno di trenta giorni
rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà
applicata sulla quota associativa e nessun procedimento
verrà attivato nei confronti del Socio. Decorsi trenta
giorni dal termine fissato per il pagamento si
attiverà la procedura di cui all'art. 32 comma 5
lettera a.

TITOLO III:
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Organi
e incompatibilità

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi di indirizzo e controllo
dell'Associazione devono essere scelti fra Soci che:

  1. non siano legalmente interdetti o inabilitati;
  2. non siano stati condannati ad una pena che comporti
    l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
    l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  3. non siano incorsi in condanne passate in giudicato per
    crimini informatici e/o telematici che abbiano comportato
    una pena superiore a 5 anni.

Tutti i componenti gli organi dell'Associazione svolgono
la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un
rimborso per eventuali spese che dovessero affrontare
nell'espletamento delle loro funzioni, secondo le
modalità e le procedure stabilite dal Regolamento
Attuativo.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro
del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

La causa di incompatibilità sopravvenuta alla
nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di
sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni
dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza.
Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di
taluno dei requisiti di onorabilità e di
professionalità sopravvenuto alla nomina.

Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti
la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei
commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni
dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti.

Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata
comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di
decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità
che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza
applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la
notizia.

Nel caso in cui un componente dell'organo si trovi in una
situazione di conflitto con l'interesse dell'Associazione,
egli deve darne immediata comunicazione all'organo di
appartenenza, astenendosi dal partecipare alle relative
deliberazioni. In caso di inosservanza degli obblighi di
comunicazione e di astensione, il responsabile risponde verso
l'Associazione del danno eventualmente cagionato.

Capo I:
Assemblee e decisioni dei Soci

Art. 13
Definizione e poteri

I Soci collegialmente dispongono dei poteri programmatici
e di indirizzo della vita associativa. Essi decidono sulle
materie riservate alla loro competenza nonché sugli
argomenti che tanti Consiglieri che rappresentano almeno la
metà del Consiglio Direttivo o tanti Soci che
rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale
sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

  1. l'approvazione del bilancio consuntivo;
  2. la nomina dei Consiglieri;
  3. la nomina dei Probiviri;
  4. la decisione sulla scadenza forzata dei termini
    naturali del Consiglio Direttivo o di singoli membri del
    medesimo;
  5. la decisione sull'estinzione anticipata
    dell'Associazione;
  6. le modificazioni del presente Statuto;
  7. la decisione di compiere operazioni che comportano una
    sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
    determinato nell'Atto Costitutivo o nello Statuto o una
    rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
  8. la programmazione delle attività
    dell'Associazione;
  9. le modificazioni del Regolamento Attuativo;

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante
consultazione telematica o sulla base del consenso espresso
per via telematica. Su richiesta della maggioranza dei
Consiglieri o di un numero di Soci che rappresentano almeno
un terzo della Compagine Sociale, si procederà ad
approfondimento per via telematica o alla convocazione di una
Assemblea.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni
previste dal presente articolo con un solo voto; sono
comunque ammesse deleghe da attribuirsi seguendo la procedura
descritta nel Regolamento Attuativo.

Art. 14
Decisioni dei Soci adottate mediante consultazione telematica
o sulla base del consenso espresso per via
telematica

Salvo quando demandato alla competenza assembleare, le
decisioni dei Soci possono essere adottate mediante
consultazione telematica o sulla base del consenso espresso
per via telematica.

I documenti inviati dai Soci, dai quali devono risultare
con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa, devono essere archiviati senza indugio,
nel rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di votazione
svolta.

Competerà ai Soci stessi normare tempi e
modalità per le decisioni coi suindicati metodi non
collegiali in sede di approvazione del Regolamento Attuativo;
diversamente la decisione conseguirà all'iniziativa
del Consiglio Direttivo e non è soggetta a particolari
vincoli purché sia assicurato a ciascun Socio il
diritto di partecipare alla decisione, la sicurezza del
proprio voto ed un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per
via telematica di un unico documento, ovvero di più
documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da
parte di tanti Soci che rappresentino il quorum previsto
all'art. 16 di cui oltre.

Il procedimento deve avere una durata compresa tra i
cinque giorni lavorativi ed i trenta giorni, calcolati a
partire dal giorno di inizio del procedimento stesso; se non
diversamente indicato nel testo della decisione, si applica
il valore minimo suindicato.

Art. 15
Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del
giorno tale da assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti da trattare, è effettuata a cura del
Consiglio Direttivo, mediante comunicazione inviata ai Soci
(ed agli altri aventi diritto) a mezzo posta elettronica e
pubblicazione in evidenza sul sito dell'Associazione.

La comunicazione deve essere inviata (data spedizione)
agli aventi diritto almeno quindici giorni prima
dell'adunanza agli indirizzi di posta elettronica dichiarati
dagli stessi al momento dell'iscrizione o successivamente
modificati, risultanti dal registro dei Soci.

In mancanza delle formalità definite nel presente
Statuto e nel Regolamento Attuativo, l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita quando è rappresentata
l'intera Compagine Sociale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno
degli intervenuti (ad esclusione dei Soci Onorari) può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove,
purché nel territorio dell'Emilia-Romagna.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o
Vicepresidente) del Consiglio Direttivo o dal più
anziano tra i Consiglieri o, in mancanza, da una persona
designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito
dal Segretario o in sua assenza da altra persona designata
dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità
della costituzione, accerta (anche per allegato al verbale)
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il
suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli
esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea
esclusivamente da altro Socio e secondo i criteri determinati
nel Regolamento Attuativo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi
necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali
obblighi di registrazione.

Le operazioni di voto si devono svolgere in modo da
consentire l'individuazione dell'identità dei votanti;
la modalità di scrutinio (segreto, palese, etc.)
è scelta ad insindacabile giudizio del Presidente.

L'Assemblea può svolgersi in via telematica anche
asincrona, con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il
metodo collegiale e i principi di buona fede e di
parità di trattamento dei Soci.

A tal fine, è necessario che sia consentito al
Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati
nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea
totalitaria) i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti
potranno affluire o i mezzi telematici da utilizzare
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde
consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale
deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio consuntivo. Detta Assemblea deve obbligatoriamente
tenersi per via non telematica.

Art. 16 Quorum
decisionali

Le decisioni dei Soci, adottate con metodo non collegiale
(art. 14 che precede), sono prese con il voto favorevole di
una maggioranza che rappresenti almeno il cinquanta per cento
più uno dei voti espressi che in ogni caso non
dovranno mai essere inferiori ai quorum costitutivi per le
deliberazioni assembleari.

Le decisioni dei Soci, adottate mediante deliberazione
Assembleare (art. 15 che precede), sono assunte nel rispetto
dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo:

L'Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza, anche per delega, di tanti Soci che rappresentano
almeno un terzo della Compagine Sociale;

L'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del numero
dei membri della Compagine Sociale presenti o rappresentati
per delega; restano salve le disposizioni che, in
virtù del presente Statuto o del Regolamento Attuativo
dello stesso, prevedono quorum più restrittivi.

E' compito del Presidente verificare che al momento del
voto siano ancora rispettati i quorum costitutivi di cui
sopra.

Art. 17
Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate
dall'Assemblea dei Soci oppure dai Soci mediante i metodi di
cui all'art. 14.

Per le modificazioni dello Statuto il quorum deliberativo
è pari a tre quinti dei Soci aventi diritto di voto.
Fanno eccezione le modifiche all'allegato A ed il cambio di
sede sociale, per le quali si seguono le indicazioni di cui
all'art. 16.

Il verbale è redatto dal Segretario e la
deliberazione non produce effetti se non dopo la sua
registrazione.

Capo II: Il
Consiglio Direttivo

Art. 18 Nomina
e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non
inferiore a quattro e non superiore a dodici Consiglieri. E'
eletto dall'Assemblea ogni tre anni; all'atto della nomina la
stessa Assemblea attribuisce le seguenti cariche, facenti
parte del Consiglio Direttivo:

  • il Presidente,
  • il Vicepresidente,
  • il Segretario,
  • il Tesoriere,
  • i Consiglieri con Mansioni Speciali.

Le cariche sopra elencate scadono con quelle del Consiglio
di cui fanno parte.

In caso di dimissioni, rimozione, inabilità
temporanea o morte da parte di Consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a
nominare provvisoriamente un sostituto. Alla prima Assemblea
utile i Soci confermeranno il sostituto o ne eleggeranno un
altro. Il mandato del nuovo eletto terminerà comunque
alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui
entra a far parte.

La decisione sulla scadenza forzata dei termini naturali
del Consiglio Direttivo o di singoli membri del medesimo
è competenza dei Soci, come stabilito dall'art. 13; in
questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole di
tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza della
Compagine Sociale.

Art. 19
Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai
Consiglieri, provvede a che le finalità
dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la
responsabilità delle attività tecniche ed
organizzative di fronte all'Associazione.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere eletti
consecutivamente al massimo per tre mandati.

Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza
dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa. Egli inoltre
presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno e
dirigendone i lavori.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione
qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano
motivi di urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo e
all'Assemblea in occasione della prima riunione.

In caso di morte, assenza, dimissioni, inabilità o
impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
Direttivo, ne assume le funzioni il Vicepresidente. Se anche
il Vicepresidente è assente o impedito
temporaneamente, egli è sostituito nelle sue funzioni
dal Consiglio Direttivo fino alla nomina di un nuovo
Presidente, che dovrà avvenire nel minor tempo
possibile.

Art. 20
Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la
progettazione di tutta l'attività dell'Associazione.
Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello
Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei
Soci; provvede ad aggiornarlo, accettando o rifiutando le
candidature, prendendo visione delle dimissioni e delle
esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle
quote sociali. Inoltre è responsabile delle
attività di mailing, promozionali e di pubbliche
relazioni che l'attività dell'Associazione
richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente
ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione
in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di
Assemblea è tenuto ogni volta ad un resoconto della
propria attività svolta.

Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la
facoltà di creare appositi comitati operativi allo
scopo di meglio organizzare ed articolare le attività
dell'Associazione. Non è necessario che il personale
operativo di questi comitati sia composto solo da
Consiglieri.

Art. 21
Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi
messi a disposizione per le attività e della
destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere
è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio
Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti
dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto,
presentando i registri contabili e le eventuali ricevute.
Inoltre, in sede di Assemblea è tenuto ogni volta ad
un resoconto della propria attività svolta.

Art. 22
Consiglieri con Mansioni Speciali

I Consiglieri con Mansioni Speciali svolgono la propria
attività nell'interesse dell'Associazione nell'ambito
delle proprie mansioni di competenza. L'esatto numero e le
mansioni sono individuate dall'Assemblea in sede di
nomina.

Ogni Consigliere con Mansioni Speciali eletto potrà
scegliere uno o più collaboratori tra i Soci, che lo
coadiuvino nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 23
Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica
delle attività istituzionali e l'organizzazione
interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi
comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente,
agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale)
che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei
settori di loro competenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba
deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su
iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo
dei Consiglieri.

Prima della fine di marzo di ogni anno il Consiglio
Direttivo approva il bilancio consuntivo e stabilisce
l'ammontare delle quote associative per l'anno in corso. Tale
bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei
Soci in sede di Assemblea consuntiva. La quota associativa
dovrà essere approvata alla prima Assemblea utile; nel
caso la quota associativa proposta non venga approvata, resta
salvo l'ammontare deliberato per l'anno precedente.

Nel caso nell'Assemblea che discute del bilancio
consuntivo non venga raggiunto il quorum costitutivo, si
procederà a nuova convocazione o ad un nuovo
interpello dei Soci. Nel caso non venga raggiunto il quorum
deliberativo, il Consiglio dovrà provvedere a redigere
un nuovo bilancio consuntivo secondo le indicazioni dei Soci
e a proporlo agli stessi per l'approvazione.

Art. 24
Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a
maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In
caso di parità di voti, quello del Presidente vale
doppio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se
alla riunione prende parte almeno la metà più
uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere
devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza,
dal Consigliere più anziano per età
anagrafica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere
adottate mediante consultazione telematica o sulla base del
consenso espresso per via telematica. Si applicano a
quest'ultime le regole stabilite nel presente Statuto e nel
Regolamento Attuativo per le decisioni dei Soci, per quanto
applicabili.

Art. 25
Strumenti informatici del Consiglio Direttivo

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio
Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con
gli associati, il Consiglio Direttivo stesso
provvederà a usare o creare appositi strumenti e
canali informatici e telematici come ad esempio (ma non
limitatamente):

  1. uno o più siti web gestiti a nome
    dell'Associazione;
  2. una o più mailing list (pubbliche o
    private);
  3. un news server (o una gerarchia apposita su un server
    esistente);
  4. uno o più canali IRC;
  5. appositi canali tramite cui tenere le Assemblee
    telematiche;
  6. appositi canali tramite cui tenere le riunioni del
    Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione
rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal
Consiglio Direttivo ed, in generale, all'insieme di regole
non scritte ma universalmente considerate sinonimo di buona
creanza in rete chiamate generalmente
“Netiquette”.

Si consiglia caldamente ai Soci l'uso di questi strumenti
quali fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno
dell'Associazione, oltre che come approfondimento culturale
di strumenti che saranno sempre più importanti nella
società.

Capo III:
Clausola compromissoria

Art. 26
Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i
Soci e l'Associazione, come pure le controversie promosse da
organi sociali ovvero nei loro confronti, saranno sottoposte
al Collegio dei Probiviri. Compete ai Probiviri anche la
decisione sui provvedimenti disciplinari nei confronti di un
Socio su proposta del Consiglio Direttivo o di tanti Soci che
rappresentino almeno un terzo della Compagine Sociale.

Il collegio dei Probiviri è nominato dai Soci,
scegliendo tra i membri della Compagine Sociale e resta in
carica per tre anni.

Alla decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso
il ricorso all'Assemblea dei Soci oppure al giudizio dei Soci
secondo i metodi di cui all'art. 14; in questo caso il quorum
deliberativo è uguale alla metà più uno
del totale dei membri della Compagine Sociale. La decisione
dei Soci così determinata è inappellabile.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le
controversie nelle quali la legge preveda l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà, quando
possibile, seguendo i principi dell'equità;
diversamente deciderà secondo lo Statuto e il
Regolamento Attuativo dell'Associazione.

Le modifiche dello Statuto, introduttive o soppressive di
clausole compromissorie, devono essere approvate dai Soci che
rappresentino almeno i due terzi della Compagine Sociale.

TITOLO IV:
SEZIONI

Art. 27
Definizione e competenze

Con il termine “Sezione” si definisce un
insieme di Soci che si riconoscono negli obiettivi della
Sezione medesima.

Le Sezioni sono identificate da un nome e da una concisa
descrizione che ne identifichi gli scopi e gli ambiti di
competenza. Il nome della Sezione deve essere
obbligatoriamente unico nell'insieme delle Sezioni esistenti,
breve ma descrittivo e nella forma
“ERLUG-nomeSezione”; opzionalmente possono
dotarsi di un marchio di Sezione e di un Regolamento di
Sezione, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal
Regolamento Attuativo.

Gli obiettivi di una Sezione devono essere coerenti con le
competenze, gli scopi ed i compiti propri dell'Associazione,
come definiti dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal
Regolamento Attuativo.

Non ci sono limiti al numero di Sezioni che possono essere
fondate, né al numero alle quali un Socio può
iscriversi. La fondazione di una Sezione non può
precludere la possibilità di fondarne altre, anche con
gli stessi obiettivi.

Le Sezioni possono dotarsi degli organi, delle cariche e
delle strutture che ritengono opportune, definendole nel
Regolamento di Sezione; le Sezioni devono indicare un
“Rappresentante di Sezione” che sarà il
tramite tra la Sezione e gli altri organi dell'Associazione
per le attività proprie della Sezione stessa. La
variazione del Rappresentante di Sezione deve essere
comunicata al Consiglio Direttivo che provvede ad informare i
Soci; compiti e doveri del Rappresentante di Sezione sono
definiti nel Regolamento Attuativo.

Art. 28
Iscrizione dei Soci alle Sezioni

Un Socio può, in qualsiasi momento, fare richiesta
di iscrizione ad una Sezione o di cancellazione da questa,
secondo le modalità definite dal Regolamento
Attuativo.

Ai Soci Onorari è preclusa l'iscrizione alle
Sezioni.

L'iscrizione ad una Sezione non può precludere la
possibilità di iscriversi ad altre Sezioni.

Il Segretario è tenuto, nel caso un Socio perda la
propria qualifica, a comunicarlo ai Rappresentanti delle
Sezioni alle quali il Socio in questione risulta iscritto,
che provvederanno ad eliminarlo dalla lista degli
iscritti.

Art. 29
Iniziative delle Sezioni

Con il termine “Iniziativa” si indicano tutte
le tutte le attività di una Sezione (con particolare
riferimento, ma non limitatamente, all'organizzazione di
eventi pubblici, alla gestione di progetti di studio o
produzione ed alle attività di socializzazione tra gli
iscritti).

Le Sezioni hanno facoltà di organizzare e gestire
Iniziative in accordo con quanto stabilito dai propri
obiettivi ed eventuale Regolamento di Sezione.

Ogni Iniziativa deve essere preventivamente approvata dal
Consiglio Direttivo; le modalità di approvazione e
gestione delle Iniziative sono stabilite dal Regolamento
Attuativo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere che
l'Iniziativa stessa debba essere direttamente organizzata e
gestita dall'Associazione; in alternativa può
stabilire che sia la Sezione ad organizzare e gestire
l'Iniziativa per conto dell'Associazione.

La Sezione ha l'obbligo di ammettere all'organizzazione e
gestione delle proprie Iniziative tutti i Soci (e tutte le
Sezioni) che ne facciano richiesta, fornendo loro massima
collaborazione, indipendentemente dalla loro iscrizione o
meno alla Sezione stessa. Eccezione a questa regola sono i
casi nei quali precise motivazioni tecniche, organizzative o
relative alle competenze e disponibilità di chi si
propone impediscano fattivamente il suo inserimento.

Quando una o più Sezioni organizzano o gestiscono
una Iniziativa, questa deve essere presentata al pubblico
come “Iniziativa di ERLUG, organizzata/gestita da
ERLUG-nomeSezione” o analoga forma che renda esplicito
che l'Iniziativa è di pertinenza dell'Associazione,
mentre la sua realizzazione e gestione pratica è
principalmente demandata alla Sezione o alle Sezioni
indicate.

Art. 30
Strumenti delle Sezioni

Una Sezione può richiedere all'Associazione gli
strumenti (con particolare riferimento, ma non limitatamente,
a mailing lists, pagine web, fondi, sede sociale ed
attrezzature) che ritenga necessari per il conseguimento dei
propri obiettivi, specificandone la destinazione.

Le richieste vanno presentate al Consiglio Direttivo.
Tutti gli strumenti di cui la Sezione intende dotarsi, e le
loro modalità di utilizzo e gestione, devono essere
preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V:
MARCHIO, DISCIPLINA, SCIOGLIMENTO

Art. 31
Marchio

L'Associazione adotta il marchio costituito dalla
denominazione “ERLUG” e dai simboli grafici di
cui all'allegato A al presente Statuto, la cui utilizzazione
è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento
Attuativo.

Art. 32
Provvedimenti disciplinari

I Soci dell'ERLUG che si rendessero colpevoli di
negligenze, mancanze, irregolarità o di comportamenti
lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione,
potranno a seconda della gravità dei casi, essere
sanzionati da:

  • ammonizione,
  • diffida,
  • rimozione da eventuali incarichi,
  • sospensione,
  • esclusione.

L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato al
responsabile dell'infrazione ed è comminata per
mancanze non gravi.

La diffida consiste nell'avviso motivato inviato al
responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione
che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla
sospensione; la diffida è comminata nel caso di
infrazioni non gravi ripetute.

La sospensione dall'appartenenza all'ERLUG comporta, per
il periodo per il quale è comminata, la sospensione
dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla
qualifica di socio; essa comporta inoltre l'incapacità
definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere
qualsiasi incarico per l'Associazione. La sospensione
è comminata per mancanze gravi.

In caso di esclusione si perde la qualifica di Socio per
due motivi:

  1. Esclusione per morosità, in caso di mancato
    pagamento della quota associativa: dopo trenta giorni dal
    termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo,
    questi provvede con comunicazione tramite posta
    elettronica al sollecito del pagamento. Trascorsi
    sessanta giorni dalla data del sollecito senza che sia
    pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei
    confronti del Socio moroso si intende risolto per
    esclusione dello stesso;
  2. Esclusione per radiazione nei confronti del Socio
    • che si renda responsabile di ripetute violazioni
      delle norme dello Statuto, del Regolamento Attuativo
      o delle leggi in materia (o da queste fonti,
      espressamente, richiamate) nonché di quanto
      disposto dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei
      Soci o da altri organi dell'Associazione,
    • oppure di aver tenuto un comportamento tale da
      gettare discredito sull'Associazione o sui suoi
      rappresentanti.

L'esclusione per radiazione dall'ERLUG comporta la perdita
della qualità di Socio. Essa è comminata per
mancanze di eccezionale gravità o per ripetute
mancanze gravi; la radiazione è inoltre comminata nel
caso un Socio abbia subito una condanna passata in giudicato
per materie penali riguardanti crimini informatici e/o
telematici. L'esclusione per radiazione comporta il
risarcimento danni che il Socio possa aver causato con il suo
comportamento. I Soci radiati non possono essere riammessi a
far parte dell'ERLUG, se non in seguito al parere favorevole
di almeno la metà più uno dei membri della
Compagine Sociale.

Art. 33
Scioglimento

L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci
(persone fisiche e giuridiche) si ridurrà a meno di
quattro, oppure per decisione dell'Assemblea, secondo quanto
stabilito dal presente Statuto. Per lo scioglimento
dell'Associazione il quorum deliberativo è pari a tre
quinti dei membri della Compagine Sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà
devoluto a fini di utilità sociale conformemente a
quanto stabilito dalla legge.

Art. 34
Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si
osservano le disposizioni:

  • del codice civile,
  • del codice di procedura civile,
  • delle leggi speciali in materia associativa.