Probabilmente il torpore delle ferie di agosto ne ha attutito il rumore,
ma vorrei segnalare che all'interno della legge 7 agosto 2012, n. 134
(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012) c'e` un articolo 22 che,
al punto 10, recita allegramente...
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10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono pro-
grammi informatici o parti di essi a seguito di una va-
lutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra
le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software
sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b)
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per con-
to della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle
precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione compa-
rativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibi-
lità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate
all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo
inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi in-
formatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effet-
tuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia
per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati,
esprime altresì parere circa il loro rispetto"».
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Qui (e altri) se ne parla...
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2050&Itemid=75
Eppur si muove...
gc :-)
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