Statuto dell'Associazione Culturale Emilia Romagna Linux Users Group


TITOLO I: COSTITUZIONE, OGGETTO, SCOPI E FINALITÀ, SEDE


Art. 1 Costituzione

E' costituita l'organizzazione: “Associazione Culturale Emilia Romagna Linux Users Group” (d'ora in avanti, abbreviato in “Associazione”, oppure “ERLUG”) avente piena capacità di diritto privato. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

L'ERLUG è un'associazione culturale con il compito di promuovere la più ampia diffusione dell'informatica e della telematica, con particolare attenzione al software cosiddetto “Open Source” e “Software Libero”.

L'Associazione è insindacabilmente: laica, apartitica e apolitica; l'esercizio e la manifestazione della propria fede religiosa o credo politico dovrà avvenire in altre e separate sedi. Potranno diventare Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni in base alle norme del presente Statuto e del Regolamento Attuativo.

L'Associazione promuove la creazione di Sezioni focalizzate su specifici obiettivi (con particolare riferimento, ma non limitatamente, ad aspetti territoriali, di competenze e di interessi comuni). Le modalità di creazione, funzionamento e le competenze di quest'ultime sono definite in questo Statuto e nel Regolamento Attuativo.


Art. 2 Oggetto, scopi e finalità

I Soci riconoscono nell'informatica e nella telematica degli elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti, bensì come fattori attivi di sviluppo culturale, economico ed artistico.

I Soci ritengono occorra che la loro conoscenza non resti “un sapere” di pochi ma diventi patrimonio dell'intera società.

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici nei più vasti strati della società civile. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione (ma non limitandosi) a:

L'ERLUG può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari, in base alle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.


Art. 3 Utili

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 73, DPR 22 dicembre 1986, n.917 come modificato dal D.Lgs n.344 del 12/12/2003.

L'assenza di fini di lucro è intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività di carattere economico, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.


Art. 4 Sede

La sede sociale dell'ERLUG è sita a Bologna in via Giuseppe Cesare Abba 10/a, 40141 Bologna.

Il domicilio degli associati, nei confronti di soggetti esterni all'ERLUG, per qualsiasi rapporto inerente gli scopi sociali, è la sede sociale.


Art. 5 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.


Art. 6 Patrimonio, beni ed autonomia finanziaria

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da qualsiasi provento rinveniente dall'attività istituzionale svolta dall'Associazione stessa. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, l'Associazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività e/o utilità.

L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.

L'ERLUG non può contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.


TITOLO II: SOCI


Art. 7 Soci: persone fisiche

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda seguendo la procedura descritta nel Regolamento Attuativo.

La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Attuativo.

Gli aspiranti Soci devono essere maggiorenni.

L'Associazione non pone nessuna restrizione di cittadinanza, razza, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. Soci di dichiarata fede politica o religiosa, ovviamente, dovranno astenersi dall'effettuare “proselitismo” o propaganda durante gli incontri organizzati per le finalità istituzionali.

Ad ognuno dei Soci è attribuito un voto che può essere esercitato nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

I Soci sono di diversi tipi:

  1. Soci Fondatori;

    Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa nel 1999.

  2. Soci Ordinari;

    Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione, che sono disposti ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali; oppure interessandosi ai fini dell'Associazione ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione.

  3. Soci Onorari;

    Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione.

    I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

    Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; possono partecipare alle Assemblee, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede, ma non hanno diritto di voto.

Con l'espressione “Compagine Sociale” viene definito l'insieme di Soci Fondatori e Soci Ordinari. I membri della Compagine Sociale possono partecipare alle Assemblee, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede ed hanno diritto di voto; essi inoltre si obbligano al pagamento della quota associativa prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.


Art. 8 Soci: persone giuridiche ed associazioni

Le persone giuridiche e le associazioni (riconosciute e non riconosciute) possono diventare Socie; ad esse sono attribuiti diritti e doveri pari a quelli di un singolo Socio Ordinario, indipendentemente dal numero dei soggetti componenti della persona giuridica o l'associazione.

Una associazione o persona giuridica che voglia diventare Socia dell'ERLUG deve presentare una normale domanda di ammissione specificando chi sarà il suo rappresentante durante le attività sociali all'interno di ERLUG, impegnandosi a notificarne l'eventuale cambiamento; tale rappresentante è soggetto al benestare del Presidente.


Art. 9 Diritti del Socio

Un Socio Fondatore ha diritto di precedenza nell'ottenere la parola nelle Assemblee.

I Soci Fondatori hanno il diritto di fregiarsi di questo titolo in tutti di documenti stilati internamente od esternamente all'Associazione, i Soci Ordinari potranno fregiarsi solo del titolo “Socio”.

I membri degli organi sociali potranno utilizzare la carica ad essa correlata.

Tutti i membri della Compagine Sociale hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento Attuativo e per la nomina degli organi direttivi.

I membri della Compagine Sociale hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice, fatta salva l'eventuale quota di frequenza loro spettante, decisa dall'organo sociale competente.

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione ed i Soci avverranno tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nel registro dei Soci.

Nel caso che, dall'esecuzione di un ordine del Consiglio Direttivo derivi una spesa per un Socio, questi ha diritto al rimborso di quanto approvato e documentato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Attuativo.


Art. 10 Doveri del Socio

Ciascun Socio deve:

  1. rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, nel Regolamento Attuativo ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea e degli organi sociali;

  2. comportarsi in modo da non gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;

  3. pagare (con esclusione dei Soci Onorari) la quota associativa stabilita annualmente, intrasmissibile a qualsiasi titolo e non rivalutabile;

  4. cooperare (con esclusione dei Soci Onorari) al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo, partecipando in modo attivo alla vita associativa;

  5. collaborare fattivamente alla diffusione (all'interno dell'Associazione) delle sue conoscenze in campo informatico di interesse collettivo (fatti salvi i “segreti del mestiere”);

  6. comunicare tempestivamente ogni variazione ai propri dati personali registrati sul registro dei Soci, con particolare riguardo all'indirizzo di posta elettronica.


Art. 11 Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Segretario entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa annuale.

In caso di ritardo nel pagamento di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota associativa e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del Socio. Decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento si attiverà la procedura di cui all'art. 32 comma 5 lettera a.


TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 12 Organi e incompatibilità

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi di indirizzo e controllo dell'Associazione devono essere scelti fra Soci che:

  1. non siano legalmente interdetti o inabilitati;

  2. non siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

  3. non siano incorsi in condanne passate in giudicato per crimini informatici e/o telematici che abbiano comportato una pena superiore a 5 anni.

Tutti i componenti gli organi dell'Associazione svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovessero affrontare nell'espletamento delle loro funzioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Attuativo.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.

Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti.

Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

Nel caso in cui un componente dell'organo si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse dell'Associazione, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione, il responsabile risponde verso l'Associazione del danno eventualmente cagionato.


Capo I: Assemblee e decisioni dei Soci


Art. 13 Definizione e poteri

I Soci collegialmente dispongono dei poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essi decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che tanti Consiglieri che rappresentano almeno la metà del Consiglio Direttivo o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

  1. l'approvazione del bilancio consuntivo;

  2. la nomina dei Consiglieri;

  3. la nomina dei Probiviri;

  4. la decisione sulla scadenza forzata dei termini naturali del Consiglio Direttivo o di singoli membri del medesimo;

  5. la decisione sull'estinzione anticipata dell'Associazione;

  6. le modificazioni del presente Statuto;

  7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto Costitutivo o nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

  8. la programmazione delle attività dell'Associazione;

  9. le modificazioni del Regolamento Attuativo;

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica. Su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o di un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale, si procederà ad approfondimento per via telematica o alla convocazione di una Assemblea.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo con un solo voto; sono comunque ammesse deleghe da attribuirsi seguendo la procedura descritta nel Regolamento Attuativo.


Art. 14 Decisioni dei Soci adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica

Salvo quando demandato alla competenza assembleare, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica.

I documenti inviati dai Soci, dai quali devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, devono essere archiviati senza indugio, nel rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di votazione svolta.

Competerà ai Soci stessi normare tempi e modalità per le decisioni coi suindicati metodi non collegiali in sede di approvazione del Regolamento Attuativo; diversamente la decisione conseguirà all'iniziativa del Consiglio Direttivo e non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione, la sicurezza del proprio voto ed un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per via telematica di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci che rappresentino il quorum previsto all'art. 16 di cui oltre.

Il procedimento deve avere una durata compresa tra i cinque giorni lavorativi ed i trenta giorni, calcolati a partire dal giorno di inizio del procedimento stesso; se non diversamente indicato nel testo della decisione, si applica il valore minimo suindicato.


Art. 15 Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione inviata ai Soci (ed agli altri aventi diritto) a mezzo posta elettronica e pubblicazione in evidenza sul sito dell'Associazione.

La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli aventi diritto almeno quindici giorni prima dell'adunanza agli indirizzi di posta elettronica dichiarati dagli stessi al momento dell'iscrizione o successivamente modificati, risultanti dal registro dei Soci.

In mancanza delle formalità definite nel presente Statuto e nel Regolamento Attuativo, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata l'intera Compagine Sociale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti (ad esclusione dei Soci Onorari) può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dell'Emilia-Romagna.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o Vicepresidente) del Consiglio Direttivo o dal più anziano tra i Consiglieri o, in mancanza, da una persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario o in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta (anche per allegato al verbale) l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea esclusivamente da altro Socio e secondo i criteri determinati nel Regolamento Attuativo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi di registrazione.

Le operazioni di voto si devono svolgere in modo da consentire l'individuazione dell'identità dei votanti; la modalità di scrutinio (segreto, palese, etc.) è scelta ad insindacabile giudizio del Presidente.

L'Assemblea può svolgersi in via telematica anche asincrona, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti potranno affluire o i mezzi telematici da utilizzare dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo. Detta Assemblea deve obbligatoriamente tenersi per via non telematica.


Art. 16 Quorum decisionali

Le decisioni dei Soci, adottate con metodo non collegiale (art. 14 che precede), sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il cinquanta per cento più uno dei voti espressi che in ogni caso non dovranno mai essere inferiori ai quorum costitutivi per le deliberazioni assembleari.

Le decisioni dei Soci, adottate mediante deliberazione Assembleare (art. 15 che precede), sono assunte nel rispetto dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo:

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di tanti Soci che rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale;

L'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del numero dei membri della Compagine Sociale presenti o rappresentati per delega; restano salve le disposizioni che, in virtù del presente Statuto o del Regolamento Attuativo dello stesso, prevedono quorum più restrittivi.

E' compito del Presidente verificare che al momento del voto siano ancora rispettati i quorum costitutivi di cui sopra.


Art. 17 Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci oppure dai Soci mediante i metodi di cui all'art. 14.

Per le modificazioni dello Statuto il quorum deliberativo è pari a tre quinti dei Soci aventi diritto di voto. Fanno eccezione le modifiche all'allegato A ed il cambio di sede sociale, per le quali si seguono le indicazioni di cui all'art. 16.

Il verbale è redatto dal Segretario e la deliberazione non produce effetti se non dopo la sua registrazione.


Capo II: Il Consiglio Direttivo


Art. 18 Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a quattro e non superiore a dodici Consiglieri. E' eletto dall'Assemblea ogni tre anni; all'atto della nomina la stessa Assemblea attribuisce le seguenti cariche, facenti parte del Consiglio Direttivo:

Le cariche sopra elencate scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

In caso di dimissioni, rimozione, inabilità temporanea o morte da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Alla prima Assemblea utile i Soci confermeranno il sostituto o ne eleggeranno un altro. Il mandato del nuovo eletto terminerà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

La decisione sulla scadenza forzata dei termini naturali del Consiglio Direttivo o di singoli membri del medesimo è competenza dei Soci, come stabilito dall'art. 13; in questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza della Compagine Sociale.


Art. 19 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere eletti consecutivamente al massimo per tre mandati.

Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Egli inoltre presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in occasione della prima riunione.

In caso di morte, assenza, dimissioni, inabilità o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo, ne assume le funzioni il Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente è assente o impedito temporaneamente, egli è sostituito nelle sue funzioni dal Consiglio Direttivo fino alla nomina di un nuovo Presidente, che dovrà avvenire nel minor tempo possibile.


Art. 20 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, accettando o rifiutando le candidature, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.


Art. 21 Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute. Inoltre, in sede di Assemblea è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.


Art. 22 Consiglieri con Mansioni Speciali

I Consiglieri con Mansioni Speciali svolgono la propria attività nell'interesse dell'Associazione nell'ambito delle proprie mansioni di competenza. L'esatto numero e le mansioni sono individuate dall'Assemblea in sede di nomina.

Ogni Consigliere con Mansioni Speciali eletto potrà scegliere uno o più collaboratori tra i Soci, che lo coadiuvino nell'esercizio delle funzioni istituzionali.


Art. 23 Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

Prima della fine di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno in corso. Tale bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci in sede di Assemblea consuntiva. La quota associativa dovrà essere approvata alla prima Assemblea utile; nel caso la quota associativa proposta non venga approvata, resta salvo l'ammontare deliberato per l'anno precedente.

Nel caso nell'Assemblea che discute del bilancio consuntivo non venga raggiunto il quorum costitutivo, si procederà a nuova convocazione o ad un nuovo interpello dei Soci. Nel caso non venga raggiunto il quorum deliberativo, il Consiglio dovrà provvedere a redigere un nuovo bilancio consuntivo secondo le indicazioni dei Soci e a proporlo agli stessi per l'approvazione.


Art. 24 Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano per età anagrafica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica. Si applicano a quest'ultime le regole stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento Attuativo per le decisioni dei Soci, per quanto applicabili.


Art. 25 Strumenti informatici del Consiglio Direttivo

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio (ma non limitatamente):

  1. uno o più siti web gestiti a nome dell'Associazione;

  2. una o più mailing list (pubbliche o private);

  3. un news server (o una gerarchia apposita su un server esistente);

  4. uno o più canali IRC;

  5. appositi canali tramite cui tenere le Assemblee telematiche;

  6. appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sinonimo di buona creanza in rete chiamate generalmente “Netiquette”.

Si consiglia caldamente ai Soci l'uso di questi strumenti quali fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre che come approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.


Capo III: Clausola compromissoria


Art. 26 Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e l'Associazione, come pure le controversie promosse da organi sociali ovvero nei loro confronti, saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri. Compete ai Probiviri anche la decisione sui provvedimenti disciplinari nei confronti di un Socio su proposta del Consiglio Direttivo o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo della Compagine Sociale.

Il collegio dei Probiviri è nominato dai Soci, scegliendo tra i membri della Compagine Sociale e resta in carica per tre anni.

Alla decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci oppure al giudizio dei Soci secondo i metodi di cui all'art. 14; in questo caso il quorum deliberativo è uguale alla metà più uno del totale dei membri della Compagine Sociale. La decisione dei Soci così determinata è inappellabile.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà, quando possibile, seguendo i principi dell'equità; diversamente deciderà secondo lo Statuto e il Regolamento Attuativo dell'Associazione.

Le modifiche dello Statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai Soci che rappresentino almeno i due terzi della Compagine Sociale.


TITOLO IV: SEZIONI


Art. 27 Definizione e competenze

Con il termine “Sezione” si definisce un insieme di Soci che si riconoscono negli obiettivi della Sezione medesima.

Le Sezioni sono identificate da un nome e da una concisa descrizione che ne identifichi gli scopi e gli ambiti di competenza. Il nome della Sezione deve essere obbligatoriamente unico nell'insieme delle Sezioni esistenti, breve ma descrittivo e nella forma “ERLUG-nomeSezione”; opzionalmente possono dotarsi di un marchio di Sezione e di un Regolamento di Sezione, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Gli obiettivi di una Sezione devono essere coerenti con le competenze, gli scopi ed i compiti propri dell'Associazione, come definiti dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Non ci sono limiti al numero di Sezioni che possono essere fondate, né al numero alle quali un Socio può iscriversi. La fondazione di una Sezione non può precludere la possibilità di fondarne altre, anche con gli stessi obiettivi.

Le Sezioni possono dotarsi degli organi, delle cariche e delle strutture che ritengono opportune, definendole nel Regolamento di Sezione; le Sezioni devono indicare un “Rappresentante di Sezione” che sarà il tramite tra la Sezione e gli altri organi dell'Associazione per le attività proprie della Sezione stessa. La variazione del Rappresentante di Sezione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo che provvede ad informare i Soci; compiti e doveri del Rappresentante di Sezione sono definiti nel Regolamento Attuativo.


Art. 28 Iscrizione dei Soci alle Sezioni

Un Socio può, in qualsiasi momento, fare richiesta di iscrizione ad una Sezione o di cancellazione da questa, secondo le modalità definite dal Regolamento Attuativo.

Ai Soci Onorari è preclusa l'iscrizione alle Sezioni.

L'iscrizione ad una Sezione non può precludere la possibilità di iscriversi ad altre Sezioni.

Il Segretario è tenuto, nel caso un Socio perda la propria qualifica, a comunicarlo ai Rappresentanti delle Sezioni alle quali il Socio in questione risulta iscritto, che provvederanno ad eliminarlo dalla lista degli iscritti.


Art. 29 Iniziative delle Sezioni

Con il termine “Iniziativa” si indicano tutte le tutte le attività di una Sezione (con particolare riferimento, ma non limitatamente, all'organizzazione di eventi pubblici, alla gestione di progetti di studio o produzione ed alle attività di socializzazione tra gli iscritti).

Le Sezioni hanno facoltà di organizzare e gestire Iniziative in accordo con quanto stabilito dai propri obiettivi ed eventuale Regolamento di Sezione.

Ogni Iniziativa deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo; le modalità di approvazione e gestione delle Iniziative sono stabilite dal Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere che l'Iniziativa stessa debba essere direttamente organizzata e gestita dall'Associazione; in alternativa può stabilire che sia la Sezione ad organizzare e gestire l'Iniziativa per conto dell'Associazione.

La Sezione ha l'obbligo di ammettere all'organizzazione e gestione delle proprie Iniziative tutti i Soci (e tutte le Sezioni) che ne facciano richiesta, fornendo loro massima collaborazione, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno alla Sezione stessa. Eccezione a questa regola sono i casi nei quali precise motivazioni tecniche, organizzative o relative alle competenze e disponibilità di chi si propone impediscano fattivamente il suo inserimento.

Quando una o più Sezioni organizzano o gestiscono una Iniziativa, questa deve essere presentata al pubblico come “Iniziativa di ERLUG, organizzata/gestita da ERLUG-nomeSezione” o analoga forma che renda esplicito che l'Iniziativa è di pertinenza dell'Associazione, mentre la sua realizzazione e gestione pratica è principalmente demandata alla Sezione o alle Sezioni indicate.


Art. 30 Strumenti delle Sezioni

Una Sezione può richiedere all'Associazione gli strumenti (con particolare riferimento, ma non limitatamente, a mailing lists, pagine web, fondi, sede sociale ed attrezzature) che ritenga necessari per il conseguimento dei propri obiettivi, specificandone la destinazione.

Le richieste vanno presentate al Consiglio Direttivo. Tutti gli strumenti di cui la Sezione intende dotarsi, e le loro modalità di utilizzo e gestione, devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.


TITOLO V: MARCHIO, DISCIPLINA, SCIOGLIMENTO


Art. 31 Marchio

L'Associazione adotta il marchio costituito dalla denominazione “ERLUG” e dai simboli grafici di cui all'allegato A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.


Art. 32 Provvedimenti disciplinari

I Soci dell'ERLUG che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze, irregolarità o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione, potranno a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da:

L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.

La diffida consiste nell'avviso motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute.

La sospensione dall'appartenenza all'ERLUG comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre l'incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per l'Associazione. La sospensione è comminata per mancanze gravi.

In caso di esclusione si perde la qualifica di Socio per due motivi:

  1. Esclusione per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa: dopo trenta giorni dal termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, questi provvede con comunicazione tramite posta elettronica al sollecito del pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data del sollecito senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del Socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso;

  2. Esclusione per radiazione nei confronti del Socio

    • che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Regolamento Attuativo o delle leggi in materia (o da queste fonti, espressamente, richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci o da altri organi dell'Associazione,

    • oppure di aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti.

L'esclusione per radiazione dall'ERLUG comporta la perdita della qualità di Socio. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi; la radiazione è inoltre comminata nel caso un Socio abbia subito una condanna passata in giudicato per materie penali riguardanti crimini informatici e/o telematici. L'esclusione per radiazione comporta il risarcimento danni che il Socio possa aver causato con il suo comportamento. I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte dell'ERLUG, se non in seguito al parere favorevole di almeno la metà più uno dei membri della Compagine Sociale.


Art. 33 Scioglimento

L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci (persone fisiche e giuridiche) si ridurrà a meno di quattro, oppure per decisione dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Per lo scioglimento dell'Associazione il quorum deliberativo è pari a tre quinti dei membri della Compagine Sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto a fini di utilità sociale conformemente a quanto stabilito dalla legge.


Art. 34 Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni: